La Prammatica Sanzione di Giustiniano (554)
Il 14 agosto 554 viene emanata da Giustiniano la Pragmatica sanctio pro petitione Virgilii, su richiesta di papa Vigilio, per rimediare alla confusa situazione che la tyrannorum bellica confusio e la gothica ferocitas avevano portato all’Italia durante la lunga guerra gotica. Uno degli obiettivi preminenti dell’imperatore è quello di riportare l’ordine giuridico in Italia e di riportarne le condizioni a quelle che erano al tempo di Amalasunta e di Atalarico (526-534), abrogando tutti gli atti dei re goti da quel periodo in poi non riconosciuti come legittimi da Bisanzio, tra cui in particolare le disposizioni emanate da Totila.
« [1] Dietro richiesta del venerabile Vigilio, vescovo della Roma più antica, abbiamo ritenuto fossero da stabilire alcune cose che riguardavano l’utilità di tutti quelli che abitano le parti occidentali [dell’impero]. Prima di tutto stabiliamo e ordiniamo che tutto ciò che concessero Atalarico, o Amalasunta madre del re, o anche Teodato ai Romani o al Senato che lo richiedeva, siano mantenute inviolabili.»
Totila infatti impoverì l’aristocrazia senatoria privandola delle sue prerogative e delle rendite dei propri latifondi. In base alla riforma agraria di Totila, i coloni che versavano i tributi ai Goti invece di pagare il canone al loro signore, diventavano proprietari delle terre su cui lavoravano: questa riforma fu un tentativo di creare una nuova classe dirigente fedele alla causa dei Goti. Uno dei motivi principali della fama di nefandezza di Totila – oltre il non appartenere ai discendenti di Teodorico e l’essere ariano (ossia eretico) – fu quindi il suo progetto di sovversione dell’ordine sociale: coloni che diventavano proprietari delle terre e schiavi elevati alla dignità di guerrieri liberi combattendo tra le fila dell’esercito goto, il tutto intollerabile sia per la nobiltà senatoria filo-bizantina sia per gli stessi Romani.
Allo stesso tempo Giustiniano cercò di rimediare alle tristi conseguenze della guerra, riaffermando i diritti dei proprietari legittimi contro ogni usurpazione (specie le espropriazioni o le ridistribuzioni dei terreni), alleggerendo la pressione tributaria, riordinando il sistema dei pesi e delle misure, l’amministrazione della giustizia, dell’annona e disciplinando il corso della moneta. La Pragmatica sanctio del 554 costituì così la base fondamentale della legislazione imperiale in Italia nel periodo della dominazione bizantina (554-568), che disponeva anche l’applicazione del codex giustinianeo..
La Pragmatica si compone di 27 costituzioni, che pur nella sua impostazione estremamente generica, sono le seguenti: gli atti privati conclusi nel corso della guerra vengono sostanzialmente abrogati, a meno che questi non vennero stipulati tra Romani nelle città assediate, e quindi in condizioni di emergenza (§§ 2, 5, 7)
« [2] Qualora si abbia notizia di qualcosa che è stato decretato o donato dal tiranno Totila ad un Romano, o a chiunque altro, non concediamo assolutamente che ciò sia conservato e che rimango in vigore (quegli atti); stabiliamo che i beni, tolti ai loro possessori, siano restituiti agli antichi padroni. Infatti tutto ciò che, di cui si ha notizia, che si astato decretato o stabilito da quello, al tempo della sua tirannide, non concediamo che abbia più valore nei tempi del nostro legittimo governo.»
I proprietari terrieri recuperano tutti i diritti sui loro beni mobili e immobili, inclusi gli schiavi che erano stati emancipati (§§ 3-5, 13-16), decisioni, queste, che favoriscono in particolare gli interessi dell’aristocrazia e della Chiesa.
« [5] […] concediamo a tutti la licenza di recuperare o riconquistare le proprietà, o, per tramite della sentenza di un giudice, di ottenere il rimborso del solo valore [dei beni] […]»
« [14] Qualora sia anche noto che alcuni dei contribuenti siano stati derubati da qualcuno in contanti o in natura, al momento del prelievo delle imposte, o con qualsiasi altro pretesto, o in altro modo irragionevole, comandiamo che tutto sia senza indugio rimborsato a colui che lo perse, in modo che tutti gli abitanti delle province recuperino legittimamente quanto gli appartiene […]»
« [15] Riteniamo […] che, qualora si accertasse che durante i tempi della ferocia dei Goti nefandissimi alcuni di coloro che erano nella condizione di schiavi sposarono delle donne libere, o anche che delle schiave si siano unite con uomini liberi, per virtù delle nostre attuali risoluzioni, le persone libere abbiano certamente la licenza di separarsi. […] Ma se si ritiene che, per il futuro, si debbano mantenere tali unioni, queste non subiscano alcun pregiudizio per quanto riguarda la propria libertà, ma i figli seguano la condizione della madre. Quello che stabiliamo valga anche per quanto riguarda quelli che nasceranno da tali unioni.»
L’imperatore ripristina anche a Roma la distribuzione dell’annona e gli stipendi degli insegnanti, degli oratori, dei giuristi e dei medici (§ 22); tende a dare impulso ai lavori di ricostruzione dei monumenti e dei porti (§ 25). La giurisdizione civile viene ristabilita (§ 23), le sedici province italiane saranno governate congiuntamente da un dux con funzioni militari con sede a Ravenna e da un giudice “eletto dai vescovi e dai notabili di ciascuna provincia” (§ 12). In generale, vengono restaurati i privilegi dell’aristocrazia e viene sanzionata dalla legge la nuova posizione occupata dal clero all’interno della società e dell’organizzazione politica. Viene dato a quest’Italia “bizantina” un inquadramento giuridico, secondo gli auspici di Vigilio, e con il consenso dell’intera aristocrazia, fortemente interessata al recupero dei propri beni fondiari.
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