Come si svolgevano i processi nell’antica Roma?
La giustizia a Roma era affidata al pretore; in un primo momento c’era un magistrato unico, in seguito i pretori divennero due: il praetor urbanus si occupava di cause riguardanti i cittadini romani, mentre il praetor peregrinus di quelle riguardanti le controversie tra Romani e stranieri.
Le cause si discutevano nel Foro, in strutture lignee all’aperto chiamate tribunalia; in caso di maltempo potevano essere usate le basiliche. Il praetor sedeva sulla sella curulis e ai suoi lati sedevano i giudici. Più in basso c’erano i banchi dove sedevano i contendenti, i loro garanti, i sostenitori e i clienti. Gli accusati e il loro seguito si presentavano in genere vestiti a lutto. Tutt’intorno si sistemava il pubblico, disposto a corona in più file concentriche. Gli accusati potevano essere consigliati da esperti di questioni giuridiche (advocati) ed erano difesi da avvocati chiamati patroni.
Le cause riguardanti le controversie private erano sottoposte alla giurisdizione civile (iurisdictio) e si svolgevano in due sezioni: la prima in iure davanti al magistrato, la seconda in iudicio davanti a un privato avente funzione di giudice. Il querelante (actor) esponeva le sue accuse (nominis delatio) contro un presunto reo e chiedeva al pretore un decreto per sottoporlo a processo, precisando il tipo di azione giudiziaria (actio) che intendeva promuovere nei suoi confronti. L’accusa doveva poi essere messa per iscritto (inscriptio) e sottoscritta da altri eventuali accusatori che si fossero associati (subscriptores). Il pretore, dopo avere ascoltato le due parti, decideva se si dovesse procedere: in caso affermativo, accusatore e accusato dovevano depositare una cauzione (sacramentum) e quindi il pretore nominava i giudici. Alcuni di essi potevano essere ricusati dalle parti in causa. Al termine dell’istruttoria (cognitio), che prevedeva anche l’ascolto dei testimoni, se non si giungeva a un accordo fra i contendenti, si svolgeva l’udienza pubblica in un giorno fissato dal pretore. la sentenza era emessa prima del tramonto, oppure, in casi ritenuti dai giudici non chiari, potevano essere richiesti ulteriori accertamenti. Era possibile ricorrere in appello e il pretore aveva la facoltà di annullare la sentenza per vizio di forma o per dolo.
Le cause di natura criminale (quaestiones) riguardavano colpe commesse nei confronti dello Stato o dei beni pubblici ed erano divise anch’esse in due fasi: nella prima (in iure) l’accusatore chiedeva al presidente del tribunale (il pretore o un iudex quaestonis) l’autorizzazione per procedere contro qualcuno (postulatio). Se si presentavano più accusatori per lo stesso caso, il pretore ricorreva a un’inchiesta preliminare (divinatio) per stabilire chi dovesse sostenere la causa. Gli esclusi potevano però associarsi all’accusa in qualità di subscriptores. Quindi l’actor esponeva le sue accuse (nominis delatio) e procedeva all’interrogatorio dell’accusato (interrogatio). Se questi non ammetteva la propria colpevolezza, era fissato un giorno per lo svolgimento del processo vero e proprio (iudicium). Nella seconda fase (in iudicio), dopo la citatio (chiamata delle parti), era formato il collegio giudicante (mediante sorteggio o scelta) e quindi l’accusatore esponeva le imputazioni in un discorso che non si poteva interrompere (oratio perpetua). Seguivano le repliche della difesa e quindi l’altercatio, cioè il dibattito su singoli punti. Erano quindi esaminate le prove (probatio), si ascoltavano i testimoni e si valutavano gli indizi (indicia). Al termine del dibattimento, che poteva durare anche diversi giorni, i giudici emettevano il verdetto con voto segreto. La sentenza era irrevocabile. Se l’accusato era assolto poteva citare l’accusatore per calunnia.
I reati più comuni erano quelli di de ambitu (broglio), de repetundis (concussione), de peculatu (malversazione di denaro pubblico), de maiestate (lesa maestà o tradimento nei confronti dello Stato), cui si aggiunsero con la riforma sillana anche quelli de falso, de parricidio, de vi, de sicariis et veneficiis. Il più grave era il crimen perduellionis, cioè l’alto tradimento.
Le pene andavano da quella capitale (extremum supplicium), che doveva essere ratificata dai comizi centuriati, all’esilio (interdictio aqua et igni), al carcere, alle fustigazioni, alle multe, ai lavori forzati (ergastulum) riservati ai debitori insolvibili e agli schiavi. I condannati a morte potevano appellarsi al popolo per ottenere la grazia (provocatio ad populum).
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